In data 17 dicembre 2020, con delibera n. 20/303, la Commissione di Garanzia ha valutato idoneo ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall’ARAN e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative.
Punti essenziali delle azioni di sciopero
- art. 2 individua i criteri generali sul numero dei lavoratori interessati e i criteri di individuazione
- art. 3, comma 5, viene prevista un’accurata informazione all’utenza
- art. 10, comma 1 preavviso minimo da quindici a dieci giorni; intervallo minimo dodici giorni
- art. 10, comma 4, lettere a), b) e c) stabilisce durata temporale:
- primo sciopero in una durata massima di un’intera giornata
- scioperi successivi con durata massima di due giornate lavorative consecutive (48 ore)
- scioperi brevi, soltanto nella prima o nell’ultima ora di lezione o di attività educative o di ciascun turno per il personale ATA
- art. 10, comma 5, dirigenti scolastici sono tenuti ad adottare le misure organizzative utili a garantire l’erogazione del servizio
- art. 10, comma 6, lettera a), prevede prestazioni indispensabili da garantire indicate nell’art. 2 e un limite individuale al numero di ore di sciopero che possono essere effettuate dal personale (docente ed ATA) nel corso di ciascun anno scolastico
- art. 10, comma 6, lettera f) prevede un primo periodo di franchigia (tra il 1° e il 5 settembre) e nei tre giorni successivi la ripresa dell’attività didattica.
MIUR – Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego
ARAN: Accertamento provvisorio della rappresentatività -Triennio 2019-2021